Sez. 1, Sentenza n. 495 del 04/11/1985 Ud. (dep. 16/01/1986) Rv. 171597 - 01
IMPUTATO - IN GENERE - DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE FONDATO SULLA MANCATA CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL SILENZIO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE: DINIEGO LEGITTIMO.*
IMPUTATO - IN GENERE - DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE FONDATO SULLA MANCATA CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL SILENZIO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE: DINIEGO LEGITTIMO.*
È illegittimo il diniego delle attenuanti generiche fondato sulla mancata confessione dell'imputato, poiché in tal caso verrebbe vanificato il diritto al silenzio, quale espressione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, che dà all'imputato anche la facoltà di tacere o di mentire. (nella specie, tuttavia, è stato escluso che i giudici di merito avessero motivato il diniego con riferimento alla mancata confessione). (Conf mass n 162557; (contra mass n 169358; (contra mass n 162911).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)