Sez. 2, Sentenza n. 2191 del 27/06/1968 (Rv. 334386 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE A QUELLO STABILITO DAL CODICE DI RITO - LEGITTIMITA - OMESSA FISSAZIONE DEL TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE AL PRESCRITTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE A QUELLO STABILITO DAL CODICE DI RITO - LEGITTIMITA - OMESSA FISSAZIONE DEL TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE AL PRESCRITTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
L'art. 331 cod. proc. civ. lascia libero il giudizio di appello che ordina l'integrazione del contraddittorio in causa inscindibile di stabilire un'udienza di comparizione in data tale che il termine di comparizione per la parte chiamata risulti inferiore a quello previsto dal codice di rito. Parimenti se il giudice di appello nel disporre la integrazione, ometta di fissare il termine entro il quale la citazione per integrazione debba essere notificata, non sussiste alcuna nullita o decadenza se tra la data di notificazione della citazione predetta e la data dell'udienza di comparizione intercorra un termine di comparizione inferiore al termine prescritto dalla legge, salva la facolta, riservata alla prudente saggezza del giudice, di vagliare le conseguenze di un termine di comparizione eventualmente troppo breve nell'ipotesi che il citato non compaia e, in tal caso, disporre una seconda citazione. (V. 447-67, massima n. 326377 2119-59 3460-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)