Sez. 2, Sentenza n. 7532 del 30/03/2006 (Rv. 593838 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Termine per la notifica dell'impugnazione - Omessa fissazione - Conseguenze - Mancata citazione del litisconsorte necessario - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Termine di comparizione - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per la notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario, la mancata evocazione in giudizio di quest'ultimo non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., senza che assuma alcun rilievo la sussistenza, rispetto all'udienza fissata, di un intervallo di tempo sufficiente a consentire il rispetto del termine di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., attesa la tassatività delle cause di decadenza dall'impugnazione e la diversità delle funzioni assolte dai due termini, il primo dei quali ha finalità sollecitatorie, volte a stimolare le parti all'osservanza dell'ordine del giudice, mentre il secondo, avente carattere dilatorio, mira a garantire la difesa del convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)