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Sez. L - , Ordinanza n. 12936 del 24/05/2018 (Rv. 649060 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzione amministrativa per impiego di lavoratori non risultanti da scritture obbligatorie - Applicabilità congiunta con la sanzione penale per impiego di lavoratori extracomunitari clandestini - Violazione del "ne bis in idem" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649060-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di impiego di lavoratori extracomunitari non risultanti da scritture obbligatorie, di cui al d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. in l. n. 73 del 2002, come modificato dall'art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, sono diverse le finalità sottese all'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa, rispettivamente tramite l'emanazione del decreto penale di condanna e dell'ordinanza-ingiunzione, per cui non sussiste violazione del principio del divieto del "ne bis in idem". L'illecito penale e quello amministrativo sanzionano due diverse condotte lesive di beni giuridici differenti, in quanto nel primo caso il fatto penalmente perseguito è quello dell'avvenuto impiego di lavoratori extracomunitari clandestini e privi del permesso di soggiorno, in violazione delle norme sull'immigrazione, mentre nel secondo l'illecito amministrativo è rappresentato dall'avvenuto impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per legge, ai fini della verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2012 num. 12 art. 3, Legge 23/04/2002 num. 73 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 7 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)