Sez. L, Sentenza n. 20357 del 26/09/2014 (Rv. 632320 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Impiego di lavoratori non regolarmente denunciati - Condono tributario e previdenziale di cui all'art. 8 della legge n. 289 del 2002 - Applicabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, la sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 36 bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248), non ha natura tributaria o previdenziale in senso stretto poiché diretta ad inasprire la repressione del lavoro irregolare, sicché è inapplicabile il condono di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che concerne l'estinzione delle sole sanzioni tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/02/2002 num. 12 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 24/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)