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Sez. L - , Sentenza n. 10583 del 28/04/2017 (Rv. 644089 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale - Opposizione - Instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione - Accertamento degli obblighi inerenti al rapporto - Distribuzione dell'onere della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644089-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un’associazione in partecipazione tra la dipendente e la società opponente sul rilievo che quest’ultima non aveva provato gli elementi propri di tale rapporto, peraltro omettendo di considerare il documento contrattuale sottoscritto dalle parti e le risultanze testimoniali per attribuire valenza esclusiva alla natura dell’attività lavorativa svolta, di addetta alle vendite di un negozio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)