Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009 (Rv. 610854 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 338 del 1989 - Opposizione - Natura del giudizio - Ordinario giudizio di cognizione - Conseguenze - Accertamento degli obblighi inerenti al rapporto - Necessità - Distribuzione dell'onere della prova - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la cartella impugnata, ritenendo non contestata l'esistenza - allegata dall'Inps quale fatto costitutivo del credito azionato - di giornate lavorative ulteriori rispetto a quelle registrate, per le quali l'impresa non aveva pagato i contributi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 43, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 24 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)