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Sez. L, Sentenza n. 22751 del 09/11/2010 (Rv. 615220 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Personale scolastico ATA dipendente degli enti locali - Trasferimento nei ruoli del personale statale - Trattamento economico - Art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005, di interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 - Efficacia retroattiva - Legittimità - Entrata in vigore del Trattato di Lisbona - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615220-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), dello Stato, l'art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005, che ha interpretato autenticamente l'art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 nel senso che il predetto personale è inquadrato nei ruoli statali "sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento", con attribuzione della posizione stipendiale di importo pari od immediatamente inferiore a quella in atto al 31 dicembre 1999, opera retroattivamente, senza che vi sia contrasto - come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 2009 - con l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dell'obbligo di attuare il giusto processo ex art. 6 CEDU, dovendosi escludere che la modifica dell'art. 6 del Trattato dell'Unione, sostituito dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130) determini la necessità di un riesame della questione. Detta norma, infatti, nel prevedere che l'Unione "riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000" e che aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", precisa che ciò "non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati" e "non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze" proprie, "né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione". Ne consegue che al trasferimento del personale ATA resta non applicabile la disciplina del trasferimento di attività, di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, attesa l'assenza di ogni richiamo all'istituto del trasferimento d'azienda ivi citato e l'estraneità della controversia a materia regolata in ambito comunitario.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 218 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)