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Sez. 3, Sentenza n. 4282 del 19/07/1979 (Rv. 400795 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - DISPONIBILITA DI ALTRA ABITAZIONE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1979-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400795-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - DISPONIBILITA DI ALTRA ABITAZIONE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*

Ai fini dell'esclusione del diritto del conduttore alla proroga legale del contratto di locazione nell'ipotesi prevista dall'art 3 n 1 della legge 23 maggio 1950 n 253, mentre incombe al locatore la prova che il conduttore, in virtu di un suo diritto reale o personale, abbia la concreta disponibilita di altro alloggio idoneo alle sue esigenze familiari nello stesso o in altro comune in cui abitualmente dimora, spetta, invece, all'inquilino, che intenda fare valere il diritto alla proroga legale, dimostrare che egli abbia perduto la disponibilita di detto alloggio per averne concesso il godimento a terzi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)