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Sez. 5 - , Sentenza n. 33915 del 19/12/2019 (Rv. 656602 - 03)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Redditi di Impresa - Determinazione - Deduzione costi - Attività costituenti delitto non colposo - Ambito applicativo dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 - Limitazione alle sole operazioni soggettivamente inesistenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656602-03

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE

In tema di imposte sui redditi, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, secondo cui non sono ammessi in deduzione costi e spese di beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, è invocabile soltanto in caso di operazioni soggettivamente inesistenti e non anche in caso di operazioni oggettivamente inesistenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)