Sez. 5 - , Sentenza n. 20579 del 29/09/2020 (Rv. 659060 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni oggettivamente inesistenti - Deduzione costi - Art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993 - Pronuncia penale che esclude la sussistenza di fatti reato da cui deriva la non deducibilità dei costi - Rilevanza - Conseguenze - Doveri del giudice di merito.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, poiché ai fini della deducibilità dei costi assume rilevanza, ex art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993, la pronuncia penale che esclude la sussistenza dei fatti di reato dai quali sia derivata la non deducibilità dei costi, con conseguente eventuale rimborso delle maggiori imposte versate, il giudice del merito deve accertare se la condotta oggetto del giudizio penale sia riferibile a quella oggetto di contestazione nel giudizio tributario.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)