Sez. 2, Sentenza n. 1460 del 23/04/1976 (Rv. 380186 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - PROVA DELLA PROPRIETA - LIMITI - NEGATORIA DI UN DIRITTO DI COMUNIONE SU PARTE COMUNE DI EDIFICIO IN CONDOMINIO - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - SODDISFACIMENTO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE EX ART 1117 COD CIV - UTILIZZABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - PROVA DELLA PROPRIETA - LIMITI - NEGATORIA DI UN DIRITTO DI COMUNIONE SU PARTE COMUNE DI EDIFICIO IN CONDOMINIO - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - SODDISFACIMENTO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE EX ART 1117 COD CIV - UTILIZZABILITA.*
A norma dell'art 949 cod civ, mentre l'attore in negatoria deve provare di essere proprietario del fondo, qualora tale qualita venga contestata, spetta, invece, al convenuto, fornire la prova dell'esistenza del diritto reale da lui vantato. Qualora, oggetto dell'actio negatoria sia il diritto di comunione vantato dal convenuto su di una cosa strutturalmente inserita in uno stabile condominiale (nella specie, canna fumaria), tale prova puo essere fornita dall'interessato anche invocando la presunzione di comproprieta, stabilita dall'art 1117 cod civ in ordine alle parti dell'edificio la cui destinazione all'uso collettivo risulti da elementi oggettivi e, cioe, dall'attitudine funzionale delle parti medesime al godimento comune.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)