Sez. 2, Sentenza n. 3098 del 16/02/2005 (Rv. 579722 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | In Genere.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE
Nei giudizi che hanno per oggetto l'uso della cosa comune, il diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione costituisce soltanto un presupposto di questa, da esaminarsi "incidenter tantum", con la conseguenza che, se il diritto e contestato dal convenuto, l'attore, a differenza di quanto avviene nell'azione di rivendicazione, pure essendo tenuto a fornire la prova del diritto stesso, non ha l'onere della cosidetta "probatio diabolica", ma può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)