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Sez. 2, Sentenza n. 3098 del 16/02/2005 (Rv. 579722 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | In Genere.
Stato
decisa il 2005-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579722-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE

Nei giudizi che hanno per oggetto l'uso della cosa comune, il diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione costituisce soltanto un presupposto di questa, da esaminarsi "incidenter tantum", con la conseguenza che, se il diritto e contestato dal convenuto, l'attore, a differenza di quanto avviene nell'azione di rivendicazione, pure essendo tenuto a fornire la prova del diritto stesso, non ha l'onere della cosidetta "probatio diabolica", ma può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)