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Sez. U, Sentenza n. 5685 del 10/03/2011 (Rv. 616278 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE | Controversie di lavoro - Espletamento di procedure concorsuali - Giurisdizione del giudice ordinario - Appartenenza dell'intero capitale sociale al Comune - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616278-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE

In tema di lavoro alle dipendenze delle aziende municipalizzate, il principio secondo cui le relative controversie rientrano - anche per quanto riguarda l'espletamento delle procedure concorsuali - nella giurisdizione del giudice ordinario in conseguenza della natura privatistica del rapporto con tali aziende, trova applicazione anche nel caso in cui l'intero capitale sociale appartenga al Comune, in quanto, anche in questo caso, l'Azienda municipalizzata costituisce struttura autonoma rispetto all'organizzazione pubblicistica e non può essere equiparata alle "pubbliche amministrazioni" cui l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 riserva la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)