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Sez. L, Sentenza n. 15167 del 11/09/2012 (Rv. 624084 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI | Aziende di pubblici servizi di trasporto - Rapporto di lavoro dei dipendenti - Disciplina privatistica - Assunzioni per concorso - Ultrattività delle graduatoria concorsuale - Esclusione - Diritto all'assunzione degli idonei non vincitori mediante scorrimento nella graduatoria - Condizioni - Previsione apposita del bando - Comunicazione dell'azienda di voler attingere alle graduatorie conformemente al bando - Necessità.
Stato
decisa il 2012-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624084-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti ad un servizio pubblico di trasporto espletato dal Comune mediante la costituzione di un'azienda speciale, autonoma e distinta rispetto alla propria organizzazione pubblicistica, ha natura privatistica, e resta pertanto interamente disciplinato, sin dal momento della costituzione del rapporto stesso, dal diritto privato, ancorché i dipendenti vengano assunti a seguito di concorso, rappresentando lo svolgimento delle prove selettive solo un sistema di reclutamento del personale, utilizzato anche dagli imprenditori privati. Ne consegue che, essendo inapplicabili le norme relative all'ultrattività delle graduatorie concorsuali previste per il settore pubblico, rientra nella discrezionalità dell'azienda stabilire nel bando di concorso la possibilità di attuare entro un dato termine l'assunzione degli idonei non vincitori mediante scorrimento nella graduatoria, ed in tal caso il diritto all'assunzione sorgerà solo qualora l'azienda comunichi di voler attingere alle graduatorie conformemente alle previsioni del bando.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 35 quinquies n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)