Sez. 3, Sentenza n. 1637 del 16/02/1991 (Rv. 470948 - 01)
Risarcimento del danno - Danno immediato e diretto | Infermità o lesioni subite da un militare, anche di leva, per fatti di servizio - Trattamento privilegiato di pensione ex artt. 64-67 del D.P.R. n. 1092 del 1973 - Risarcimento diretto del pregiudizio subito - Configurabilità - Azione, per il risarcimento dell'intero danno subito nei confronti dell'Amministrazione delle difesa - Esperibilità - Cumulabilità del trattamento privilegiato di pensione - Esclusione.
Risarcimento del danno - Danno immediato e diretto
Nel caso di infermità o lesioni subite da un militare, anche di leva, per fatti di servizio, il trattamento privilegiato di pensione, contemplato dagli artt. 64-67 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, integra un risarcimento diretto del pregiudizio subito, in quanto prescinde dalla durata del rapporto di sevizio e si commisura al grado di dette infermità o lesioni. Tale trattamento, pertanto, mentre non esclude che il soggetto leso possa esperire azione per il ristoro dell'intero danno subito, anche contro l'Amministrazione della difesa a norma dell'art. 28 della Costituzione, non è cumulabile, e, quindi, deve essere detratto in sede di liquidazione del danno stesso. (V 2615/89, mass n 462916; (V. Corte Cost. n. 48/77).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 64, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)