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Sez. L, Sentenza n. 2615 del 30/05/1989 (Rv. 462916 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - PERIODI DI SERVIZIO MILITARE ED EQUIPARATI - RILEVANZA - LIMITI - PENSIONE PRIVILEGIATA PER INVALIDITÀ CONTRATTA PER SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO UNILATERALE ED ASSIMILATO - NATURA RISARCITORIA ED INDENNITARIA, NON GIÀ PREVIDENZIALI - CUMULABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462916-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - PERIODI DI SERVIZIO MILITARE ED EQUIPARATI - RILEVANZA - LIMITI - PENSIONE PRIVILEGIATA PER INVALIDITÀ CONTRATTA PER SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO UNILATERALE ED ASSIMILATO - NATURA RISARCITORIA ED INDENNITARIA, NON GIÀ PREVIDENZIALI - CUMULABILITÀ.*

Con riguardo al disposto dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - che, nel prevedere che i periodi di servizio militare e quelli equiparati sono considerati utili a richiesta dello interessato ai fini del diritto e della Determinazione della misura della pensione nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, esclude tale computabilità nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare, od assimilato, sia stato, e possa venir riconosciuto, ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria - deve escludersi che abbia tale carattere sostitutivo, e deve invece ritenersi compatibile e cumulabile con altri trattamenti pensionistici, la pensione privilegiata per Invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare od assimilato (nella specie contratta durante il servizio di leva nella marina), atteso che essa costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria, e non già previdenziale, con la conseguenza che non è di ostacolo alla computabilità del servizio militare od assimilato ai fini suddetti, senza che in contrario possano trarsi argomenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1981 (affermativa della legittimità dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie e militari l'agevolazione dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista invece per le pensioni di guerra) e dal disposto degli artt. 6 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e 2 della legge 3 giugno 1981 n. 308. (Conf 8753/87, mass n 456149).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 6, Legge 03/06/1981 num. 308 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)