Sez. 3, Sentenza n. 18709 del 16/08/2010 (Rv. 614413 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Polizza assicurativa per malattia ed infortuni - Denuncia all'assicuratore dell'evento coperto dalla garanzia - Atto di costituzione in mora - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Idoneità ad interrompere la prescrizione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In tema di polizza assicurativa per malattia ed infortuni, l'atto scritto con il quale l'assicurato, a termini di contratto, denunci all'assicuratore il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia (c.d. avviso di sinistro) è idoneo ad esprimere, alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, l'implicita volontà di esercitare i diritti contemplati nel contratto stesso, sul presupposto del verificarsi di determinate condizioni, così da integrare un atto di costituzione in mora, ex art. 1219 cod. civ., utile ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)