Sez. 3, Sentenza n. 1642 del 14/02/2000 (Rv. 533857 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - SINISTRI - AVVISO ALL'ASSICURATORE | Funzione - Effetto di atto di costituzione in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione - Condizioni.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - SINISTRI - AVVISO ALL'ASSICURATORE
L'avviso di sinistro previsto dall'art. 1913 cod.civ. svolge la funzione di mettere l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove. Tale funzione non esclude che l'avviso scritto di sinistro dato all'assicuratore costituisca anche manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità e consista dunque in un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, salvo che il tenore specifico dell'avviso di sinistro sia tale da far escludere che con esso l'assicurato abbia inteso far valere anche la propria pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)