Sez. L, Sentenza n. 12633 del 28/08/2003 (Rv. 566353 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di diritto all'aumento del dieci per cento della retribuzione in favore dei dipendenti bancari muniti di titolo di laurea.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole ermeneutiche da parte del giudice di merito che, in relazione al contratto collettivo 12.7.1973 per i dipendenti bancari, aveva ritenuto spettante la maggiorazione del 10 per cento dalla retribuzione - prevista dal c.c.n.l. per i dipendenti in possesso di diploma di laurea - anche ai dipendenti assunti a seguito di concorso il cui bando prevedeva come requisito di ammissione anche il titolo di studio di rango inferiore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 12/07/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)