Sez. L, Sentenza n. 5727 del 20/11/1985 (Rv. 442915 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DEL C.C.N.L. 24 GIUGNO 1970 IN TEMA DI MAGGIORAZIONE DEL DIECI PER CENTO PER GLI IMPIEGATI DELLE CASSE DI RISPARMIO MUNITI DI LAUREA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DEL C.C.N.L. 24 GIUGNO 1970 IN TEMA DI MAGGIORAZIONE DEL DIECI PER CENTO PER GLI IMPIEGATI DELLE CASSE DI RISPARMIO MUNITI DI LAUREA.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della disciplina collettiva di diritto comune è incensurabile in Sede di legittimità, se aderente alle regole legali di ermeneutica ed immune da vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la maggiorazione del dieci per cento prevista, dall'art. 30 del C.C.n.L. 24 giugno 1970 per il personale impiegatizio delle casse di risparmio, in favore dei dipendenti muniti di laurea spettasse anche al personale laureato assunto con concorso richiedente una laurea come titolo di ammissione non esclusivo ed aveva inoltre affermato che la retribuzione da prendere a base del calcolo della maggiorazione coincidesse con quella specificata dallo art. 28 del C.C.n.L. del 1973, comprendente ogni indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato, come l'indennità di scala mobile.) (Conf 4627/82, mass n 422597).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 24/06/1970 num. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)