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Sez. 2, Sentenza n. 1923 del 16/07/1966 (Rv. 323737 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - ORDINARIA (VENTENNALE) - DECORRENZA DEL TERMINE - DIRITTO TRANSITORIO.*
Stato
decisa il 1966-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323737-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - ORDINARIA (VENTENNALE) - DECORRENZA DEL TERMINE - DIRITTO TRANSITORIO.*

L'usucapione ventennale, stabilita dall'art. 1158 del codice civile vigente, decorre, ai sensi dell'art. 252 delle Disposizioni di attuazione e transitorie solamente dal 28 ottobre 1941, data di entrata in vigore del libro del codice civile sulla proprieta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)