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Sez. 2, Sentenza n. 1456 del 23/04/1976 (Rv. 380179 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE - REGIME DEL COD CIVILE DEL 1865 - TERMINE TRENTENNALE - DIRITTO TRANSITORIO PER LE USUCAPIONI IN CORSO - DISCIPLINA NORMATIVA.*
Stato
decisa il 1976-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380179-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE - REGIME DEL COD CIVILE DEL 1865 - TERMINE TRENTENNALE - DIRITTO TRANSITORIO PER LE USUCAPIONI IN CORSO - DISCIPLINA NORMATIVA.*

Il termine di venti anni, per l'usucapione ordinaria dei beni immobili, e stato fissato dal nuovo codice civile (art 1158), mentre quello precedente stabiliva all'uopo il termine trentennale (art 2105 e art 2138). La situazione di diritto transitorio relativo alle usucapioni in corso di compimento nel momento dell'entrata in vigore del libro terzo (della proprieta) del nuovo codice e stata espressamente risolta dall'art 252 disp att cod civ, che ha stabilito che il nuovo termine si applica anche alle usucapioni in corso, e decorre dal 28 ottobre 1941, purche a norma della legge precedente non rimanesse a decorrere un termine minore. (V 3041/73, mass n 366765; (V 1923/66, mass n 323737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 252, Cod. Civ. Abrog. art. 105, Cod. Civ. Abrog. art. 138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)