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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14969 del 31/05/2019 (Rv. 654116 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | PREU e maggior PREU - Identità - Conseguenze - Natura - Sanzione amministrativa - Applicazione retroattiva della legge più favorevole in tema di responsabilità in via principale - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654116-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

Nel caso di utilizzo indebito delle apparecchiature da intrattenimento ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., il maggior prelievo erariale unico evaso (cd. maggior PREU), dovuto in ragione del superiore volume di gioco derivante dall'illecito, ha natura identica ed unitaria rispetto al prelievo erariale unico (cd. PREU) e non è perciò assimilabile ad una sanzione amministrativa tributaria, con conseguente esclusione dell'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole recata dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, che ha individuato, quale unico responsabile principale, solamente l'autore dell'illecito.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 38 com. 5, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15, Regio Decr. 18/06/1931 num. 110 art. 110 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)