Sez. L, Sentenza n. 4579 del 01/08/1984 (Rv. 436491 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA ED EFFICACIA - DISCIPLINA EX ART. 2077 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA ED EFFICACIA - DISCIPLINA EX ART. 2077 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
I contratti di lavoro aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, anche se di applicazione ristretta in relazione a peculiari situazioni aziendali, e ad essi non si applica la disciplina dell'art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, sicché il rapporto fra un contratto aziendale ed un contratto nazionale non si pone necessariamente in termini di subordinazione, salva la possibilità, nei singoli casi, di un collegamento tra le due fonti di regolamentazione degli interessi collettivi, in virtù della previsione, nell'uno e nell'altro contratto, di specifiche Disposizioni di rinvio. (Conf 928/84, mass n 433125).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)