Sez. L, Sentenza n. 5204 del 23/09/1988 (Rv. 459922 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMIO DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE - RAPPORTI TRA CONTRATTO NAZIONALE E CONTRATTO AZIENDALE - ART. 2077 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE MENSILITÀ ANNUE DI RETRIBUZIONE EX CCNL 24 SETTEMBRE 1980 PER I DIRIGENTI E FUNZIONARI DI CASSE DI RISPARMIO - AUTOMATICA MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE CIRCA LA MISURA DI COMPUTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO E RELATIVO ADEGUAMENTO AL DIVERSO NUMERO DI MENSILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMIO DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE - RAPPORTI TRA CONTRATTO NAZIONALE E CONTRATTO AZIENDALE - ART. 2077 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE MENSILITÀ ANNUE DI RETRIBUZIONE EX CCNL 24 SETTEMBRE 1980 PER I DIRIGENTI E FUNZIONARI DI CASSE DI RISPARMIO - AUTOMATICA MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE CIRCA LA MISURA DI COMPUTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO E RELATIVO ADEGUAMENTO AL DIVERSO NUMERO DI MENSILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 2077 cod. civ. (efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale) regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale e non anche il rapporto fra contratto nazionale e contratto aziendale, il cui rapporto non si pone necessariamente in termini di subordinazione del secondo al primo, salva la possibilità nei singoli casi di un collegamento tra le due fonti di regolamentazione degli interessi collettivi in virtù della previsione, nell'uno o nell'altro contratto, di specifiche Disposizioni di rinvio. Consegue che la riduzione del numero delle mensilità annue di retribuzione, operata dal C.C.n.L. 24 settembre 1980 per i dirigenti e funzionari di casse di risparmio, non comporta, data l'inapplicabilità del principio stabilito dal secondo comma del citato articolo, un'automatica modificazione dello accordo aziendale, contenente il regolamento del fondo integrativo delle pensioni, circa la misura di computo del premio di rendimento e nel senso del suo adeguamento al diverso numero di mensilità di retribuzione previsto dalla disciplina collettiva nazionale. (V 4579/84, mass n 436491; (V 927/84, mass n 433120; (V 718/83, mass n 425456).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)