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Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 24/02/1989 (Rv. 461989 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - SCRITTURE CONTABILI - IMPRESE COMMERCIALI, SOCIETÀ ED ENTI EQUIPARATI - ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI - MANCATA PREVENTIVA VIDIMAZIONE DEI REGISTRI - VALORE PROBATORIO DELLE ANNOTAZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461989-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - SCRITTURE CONTABILI - IMPRESE COMMERCIALI, SOCIETÀ ED ENTI EQUIPARATI - ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI - MANCATA PREVENTIVA VIDIMAZIONE DEI REGISTRI - VALORE PROBATORIO DELLE ANNOTAZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema d'imposte sui redditi di impresa, arte o professione, per i quali il contribuente debba tenere scritture contabili, la Mancanza della preventiva vidimazione dei relativi registri, prescritta dallo art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, inficia il valore probatorio delle annotazioni, e, quindi, autorizza l'amministrazione a disattenderle, anche ai fini dell'eventuale accertamento in rettifica con metodo induttivo, ove tale Mancanza sia reiterata, configurando irregolarità formali di maggiore gravità ai sensi dell'art. 39 secondo comma del citato decreto.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 19, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)