Sez. 5, Sentenza n. 9097 del 21/06/2002 (Rv. 555261 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Redditi di impresa o derivanti dall'esercizio di arti e professioni - Irregolarità della contabilità - Rettifica analitica e induttiva - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi d'impresa (ovvero per redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni che debbano parimenti risultare da scritture contabili), occorre distinguere le irregolarità della contabilità, meno gravi, contemplate dal primo comma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a fronte delle quali la amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., l'inesattezza od incompletezza di una o più poste emergenti dalle scritture medesime, dalle ipotesi di maggiore gravità, previste dal secondo comma della medesima norma, che evidenziano un'inattendibilità globale delle scritture ed autorizzano l'amministrazione a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva, fermo restando che, in entrambi i casi, l'atto di accertamento deve essere motivato, sia con riferimento ai presupposti che consentono il ricorso al metodo analitico od a quello induttivo, sia alle ragioni che giustificano il calcolo in rettifica, tenendo però presente che la motivazione su detti presupposti può emergere implicitamente, specie nel caso di rettifica analitica, laddove la singola ripresa può di per sè evidenziare l'inesattezza della contabilità che giustifica la rettifica stessa.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)