Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24549 del 21/11/2011 (Rv. 620726 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione non tempestivamente impugnata - Istanza di revoca in autotutela - Effetto sospensivo - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la proposizione di un'istanza di autotutela rivolta al Prefetto, che abbia emesso la misura espulsiva, dopo che sia trascorso il termine per l'opposizione giudiziale (nella specie, due anni dopo l'emissione della detta misura), non produce alcun effetto sospensivo dell'efficacia del provvedimento amministrativo, non essendo equiparabile alla previsione, tassativa ed insuscettibile di applicazione analogica, di cui all'art. 2, comma 1, d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, e non potendo trovare applicazione la sentenza n. 78 del 2005 della Corte costituzionale, atteso che tale pronuncia non può incidere sui rapporti esauriti e sui provvedimenti inoppugnabili. Residua, peraltro, al richiedente la facoltà di proporre tempestiva impugnazione, davanti al tribunale amministrativo regionale competente, del silenzio-rifiuto della p.a.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)