Sez. 2, Sentenza n. 3745 del 20/04/1994 (Rv. 486293 - 01)
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - In genere | Scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno dei coeredi - Cessione della quota aggiuntasi per effetto della precedente esclusione di uno dei soci dalla comunione - Diritto di prelazione degli altri coeredi - Sussistenza.
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - In genere
Lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno dei coeredi non ne modifica la natura e non fa venir meno, conseguentemente, il diritto di prelazione che, ai sensi dell'art. 732 cod. civ., spetta agli altri coeredi nei confronti di quello che vuole alienare, in tutto o in parte, la sua quota, senza che al riguardo possa influire la circostanza che la cessione riguardi soltanto quella quota che si è aggiunta per effetto della precedente esclusione di uno dei soci dalla comunione, dato che anche tale quota continua a fare parte di una comunione ereditaria, rispetto alla quale non sono mutate, a causa della uscita di un socio, le esigenze che giustificano l'istituto della prelazione in favore dei coeredi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)