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Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 12/10/2007 (Rv. 600034 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE | Comunione ereditaria - Alienazione di una quota ad estranei - Trasformazione in comunione ordinaria - Condizioni e limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600034-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE

In tema di retratto successorio, lo stato di comunione ereditaria cessa soltanto con la divisione tramite la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali dell'eredità in diritti di proprietà individuali su singoli beni. Pertanto, lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno solo dei coeredi - perchè abbia ceduto, come nella fattispecie, la propria quota - non ne modifica la natura e non fa venir meno il diritto di prelazione a favore dei coeredi giacchè, nell'anzidetta ipotesi, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 732 cod. civ., soltanto quando siano state compiute le operazioni divisionali dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario indiviso al momento dell'apertura della successione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)