Sez. 2 - , Sentenza n. 18123 del 31/08/2020 (Rv. 658950 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Procedura di mediazione obbligatoria non seguita dall’instaurazione del giudizio - Liquidazione del compenso al difensore per l’attività svolta in sede di mediazione - Applicabilità della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato - Esclusione - Fondamento.
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L'avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto a compenso per l'attività di mediazione obbligatoria svolta, in contesa poi conclusasi con accordo stragiudiziale delle parti, perché l'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002 limita l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento, sia penale sia civile e postula, pertanto, l'intervenuto avvio della lite.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)