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Sez. U, Sentenza n. 9529 del 19/04/2013 (Rv. 626326 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Attività stragiudiziale in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato - Attività espletata in vista di successiva azione giudiziaria - Richiesta di compenso - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626326-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

L'attività professionale di natura stragiudiziale, che l'avvocato si trovi a svolgere nell'interesse del proprio assistito, non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto esplicantesi fuori del processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente. Nondimeno, allorché detta attività venga espletata in vista di una successiva azione giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato ed il professionista non può chiederne il compenso al cliente ammesso al patrocinio gratuito, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)