Sez. U, Sentenza n. 9529 del 19/04/2013 (Rv. 626326 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Attività stragiudiziale in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato - Attività espletata in vista di successiva azione giudiziaria - Richiesta di compenso - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
L'attività professionale di natura stragiudiziale, che l'avvocato si trovi a svolgere nell'interesse del proprio assistito, non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto esplicantesi fuori del processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente. Nondimeno, allorché detta attività venga espletata in vista di una successiva azione giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato ed il professionista non può chiederne il compenso al cliente ammesso al patrocinio gratuito, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)