Sez. 1, Sentenza n. 1581 del 24/05/1968 (Rv. 333318 - 01)
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI GODIMENTO - CONCESSIONI - CANONI - NATURA - RECUPERO DEI CANONI - PROCEDIMENTO INGIUNZIONALE COATTIVO - FORO ERARIALE- DEROGA PREVISTA DALL'ART 7 DEL TU N 1611 DEL 1933 - ESCLUSIONE.*
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI GODIMENTO - CONCESSIONI - CANONI - NATURA - RECUPERO DEI CANONI - PROCEDIMENTO INGIUNZIONALE COATTIVO - FORO ERARIALE- DEROGA PREVISTA DALL'ART 7 DEL TU N 1611 DEL 1933 - ESCLUSIONE.*
I canoni dovuti per il godimento di un bene demaniale, concesso in uso, hanno natura giuridica di tassa conseguentemente rispetto al procedimento ingiunzionale coattivo, impiegato per il recupero di una tale entrata di natura tributaria, non ha valore la deroga al foro dello stato, prevista dall'art 7 del tu 30 ottobre 1933, n 1611. In tale caso, infatti, la decisione della relativa controversia giudiziaria sebbene sia da considerare insorta in Sede di esecuzione, spetta, a termini dell'art. 8 del citato testo unico, in prima istanza, al tribunale del luogo ove risiede l' Avvocatura dello stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione. (V. 1495-65, 247-64, 274-61).*
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)