Sez. 1, Sentenza n. 1964 del 09/07/1973 (Rv. 365066 - 01)
DEMANIO - FACOLTA DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) - CANONI - NATURA - RECUPERO DEI CANONI - PROCEDIMENTO INGIUNZIONALE COATTIVO - FORO ERARIALE - DEROGA PREVISTA DALL'ART 8 RD 30 OTTOBRE 1923, N 1611 - ESCLUSIONE.*
DEMANIO - FACOLTA DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) - CANONI - NATURA - RECUPERO DEI CANONI - PROCEDIMENTO INGIUNZIONALE COATTIVO - FORO ERARIALE - DEROGA PREVISTA DALL'ART 8 RD 30 OTTOBRE 1923, N 1611 - ESCLUSIONE.*
La tassa si differenza dal canone di godimento di un bene demaniale nel senso che per tassa deve intendersi ogni prestazione in denaro dovuta dal cittadino alla pa per motivi pubblicistici, senza un rapporto esatto di corrispondenza economica con un vantaggio ricevuto, mentre invece detto canone ha valore di corrispettivo dell'uso del bene e non ha carattere tributario. Pertanto le controversie aventi ad oggetto canoni di godimento di beni demaniali non sono soggette alla particolare Competenza del foro erariale prevista dall'art 8 del RD 30 ottobre 1923, n 1611, per le cause aventi ad oggetto Tributi, e rientrano nella Competenza del giudice nella cui circoscrizione trovasi l'ufficio che ha emesso ingiunzione. (fattispecie concernente area demaniale marittima). (Conf 1363/72, mass n 357932; V 1581/68, mass n 333318).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Navig. art. 36 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)