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Sez. 2, Sentenza n. 862 del 25/03/1971 (Rv. 350735 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - TRATTAMENTO RISERVATO ALL'AGENTE - ASSIMILAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITA DOVUTA ALL'AGENTE - DEBITO PECUNIARIO - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350735-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - TRATTAMENTO RISERVATO ALL'AGENTE - ASSIMILAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITA DOVUTA ALL'AGENTE - DEBITO PECUNIARIO - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'assimilazione del rapporto di Agenzia a quello di lavoro ai soli fini del trattamento riservato all'agente in caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato trova la sua base nel confronto tra gli artt 1750 e 1751 cod civ e gli artt 2118 e 2120 cod civ il fatto che l'indennita spettante al lavoratore sia liquidata normalmente in relazione ad una retribuzione preventivamente fissata tra le parti, mentre l'indennita dovuta all'agente deve essere computata avendo riguardo a provvigioni variabili, non vale ad escludere che anche questa ultima indennita possa tradursi mediante un semplice calcolo aritmetico in una precisa somma di danaro rapportata a ben individuabili elementi concretì pertanto, la predetta indennita ha fin dall'origine carattere di debito pecuniario, non soggetto a rivalutazione monetaria. (V 1452'69, mass n 340232' 408'67' 1517'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)