diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1452 del 02/05/1969 (Rv. 340232 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - ACCOSTAMENTO ALLA DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO - LIMITI - INVALIDITA EX ART.2113 COD CIV DELLE RINUNCE E TRANSAZIONI - INAPPLICABILITA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N.4 COD CIV - ESTENSIONE AL CONTRATTO DI AGENZIA - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLA PROVVIGIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1969-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340232-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - ACCOSTAMENTO ALLA DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO - LIMITI - INVALIDITA EX ART.2113 COD CIV DELLE RINUNCE E TRANSAZIONI - INAPPLICABILITA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2948 N.4 COD CIV - ESTENSIONE AL CONTRATTO DI AGENZIA - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLA PROVVIGIONE - DECORRENZA.*

L'accostamento del contratto di Agenzia a quello di lavoro subordinato in tema di trattamento per il caso di scioglimento del rapporto, ne lascia ferme le differenze di oggetto, causa e struttura. Conseguentemente, non puo farsi richiamo, pel rapporto di Agenzia, alla invalidita delle rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro (art.2113 cod.civ.) onde non e censurabile in Sede di legittimita l'apprezzamento del giudice di merito circa la concorde volonta delle parti di risolvere il precedente rapporto e di costituirne uno nuovo e circa il carattere innovativo di quest'ultimo. Ne puo invocarsi, per il rapporto di Agenzia la sentenza della Corte costituzionale n.63 del 10 giugno 1966, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art.2948 n.4 cod civ., limitatamente alla parte in cui e consentita la decorrenza, durante il corso del rapporto di lavoro subordinato, della prescrizione del diritto alle retribuzioni, perche tale pronunzia deve intendersi circoscritta nei suoi effetti nello stretto ambito del rapporto di lavoro subordinato. Onde, in ordine al pagamento del dovuto, da parte del preponente all'agente, e applicabile la prescrizione quinquennale in costanza di rapporto, con decorrenza da ogni singola convenuta scadenza contrattuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)