Sez. 2, Sentenza n. 5923 del 25/05/1991 (Rv. 472371 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte del procuratore - In genere | Legale conoscenza - Prosecuzione del giudizio di appello - Denuncia in sede di legittimità - Cassazione della sentenza.
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte del procuratore - In genere
L'interruzione per morte od impedimento del procuratore, ai sensi dell'art. 301 comma primo cod. proc. civ., la quale opera automaticamente, senza necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, sempre che di esso si sia comunque acquisita legale conoscenza, determina, al pari di quella conseguente agli eventi di cui all'art. 300 cod. proc. civ., preclusione al compimento di ogni ulteriore attività processuale (art. 304, 298 stesso codice), sotto pena di improduttività dei relativi effetti, di guisa che il mancato suo rilievo da parte del giudice d'appello, denunciato in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza di secondo grado con rinvio della causa nella fase processuale in cui il processo avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)