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Sez. 3, Sentenza n. 3279 del 16/04/1997 (Rv. 503724 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Effetti automatici - Giudizio di appello - Prosecuzione - Nullità sentenza - Impugnazione per cassazione - Annullamento con rinvio.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503724-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

La morte (come la radiazione o la sospensione) dell'unico procuratore, a mezzo del quale una parte è costituita nel giudizio di merito, (intervenuta nel caso di specie tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione) determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva dichiarazione o notificazione dell'evento, necessaria invece nel caso di morte o perdita di capacità della parte, ex art. 300 cod. proc. civ.) e la interruzione del processo preclude ogni ulteriore attività processuale (artt. 304 e 298 cod. proc. civ.), che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità, che vizi la sentenza di appello, potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell'art. 383 stesso codice dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell'evento interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)