Sez. L - , Sentenza n. 20915 del 05/08/2019 (Rv. 654797 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Classificazione del personale - Art. 12 del c.c.n.i. CRI del 20.2.2009 - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 12 del c.c.n.i. della Croce Rossa Italiana del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 (applicabile "ratione temporis"), nella parte in cui descrive i profili professionali socio sanitari, in quanto, senza che possa ravvisarsi alcun contrasto con i limiti posti dall'art. 22, comma 1, lett. a) del contratto nazionale degli enti pubblici non economici 1998–2001, non configura una ricollocazione del personale nell'ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali. (Fattispecie in tema di autisti soccorritori per i quali il contrato integrativo ha legittimamente previsto un nuovo sistema di inquadramento, senza operare alcuna trasposizione di figure professionali da un'area all'altra).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Contr. Coll. 20/02/2009 art. 12, Contr. Coll. 01/10/2007 art. 22 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)