Sez. L - , Sentenza n. 213 del 09/01/2017 (Rv. 642817 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Sistema di classificazione del personale - Contrattazione integrativa - Limiti derivanti dalla contrattazione nazionale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti fissati dal contratto nazionale, stante il principio di prevalenza fissato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, già nel testo “ratione temporis” vigente, anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto alla doppia progressione economica di dipendenti del Comune di Trani, originariamente inseriti nella settima qualifica funzionale con livello economico differenziato, interpretando l’art. 19, comma 7, del contratto collettivo decentrato integrativo in armonia con lo sbarramento di cui all’art. 12, comma 3, del c.c.n.l. 31 marzo 1999 comparto Regioni-Enti locali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 12 com. 3, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)