Sez. 2, Sentenza n. 2401 del 14/07/1972 (Rv. 359834 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - ANIMUS TURBANDI - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - LIMITI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - ANIMUS TURBANDI - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - LIMITI.*
Ai fini dell'Azione di manutenzione gli elementi essenziali che caratterizzano la molestia possessoria sono: a) un fatto suscettibile obiettivamente di turbare l'altrui possesso, in quanto idoneo a modificarlo, a restringerlo o comunque ad arrecargli pregiudizio; b) la volontarieta del fatto con la consapevolezza del divieto espresso e tacito del possessore. Non puo ritenersi che l'animus turbandi si debba in ogni caso presumere, quando siano dimostrati gli estremi materiali della turbativa del possesso, perche se e pur vero che in taluni casi, avuto riguardo alle modalita del fatto, gli elementi materiali sono chiaramente indicativi dell'atteggiamento psicologico di chi li ha posti in essere, denunciando non soltanto la volontarieta dell'Azione ma anche la consapevolezza della lesione del possesso altrui, in altri casi, pur in presenza di elementi materiali obiettivamente lesivi dell'altrui possesso, e possibile dimostrare la Mancanza dell'elemento intenzionale. (V 215'72, mass n 356009).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)