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Sez. 2, Sentenza n. 215 del 28/01/1972 (Rv. 356009 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - ESTREMI - SUSSISTENZA IN RE IPSA - PER L'IMMISSIONE IN ALIENUM - ESCLUSIONE. *
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356009-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - ESTREMI - SUSSISTENZA IN RE IPSA - PER L'IMMISSIONE IN ALIENUM - ESCLUSIONE. *

In tema di manutenzione, l'animus turbandi si concreta nella coscienza e volonta di compiere un atto che pregiudichi l'altrui possesso. Tale elemento psichico, congiunto alla materialita dell'atto lesivo, integra il concetto giuridico della turbativa, presupposto per l'Esercizio dell'Azione di manutenzione. Se possono esservi dei fatti violatori del possesso, i quali rivelano in re ipsa l'esistenza dell'animus turbandi, si da rendere superflua la necessita di una particolare dimostrazione, una tale evidenza non ricorre nell'ipotesi di immissio in alienum, siccome attinente alla diversa sfera dei rapporti di vicinato. (Conf 1305'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)