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Sez. 2 - , Ordinanza n. 5022 del 24/02/2021 (Rv. 660461 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" - Apprezzamento del giudice di merito - Contenuto - Situazioni di disastro ambientale, cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali - Rilevanza.
Stato
decisa il 2021-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660461-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 452 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)