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Sez. 2 - , Ordinanza n. 3968 del 16/02/2021 (Rv. 660421 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Presupposti - Situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine - Esame specifico e attuale - Necessità.
Stato
decisa il 2021-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660421-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese, secondo i parametri stabiliti dagli artt. 5, comma 6, 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 32 del d.lgs. n. 251 del 2007, impone l'esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)