Sez. 5, Sentenza n. 9939 del 30/11/2017 Ud. (dep. 05/03/2018) Rv. 272591 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Speciale tenuità - Valutazione - Danno che deriva in modo immediato e diretto dal reato - Rilevanza del risarcimento - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., la valutazione circa la speciale tenuità del danno patrimoniale va effettuata in relazione al danno che deriva in modo immediato e diretto dal reato, sicchè non rileva l'eventuale risarcimento. (Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza dell'attenuante basata sul risarcimento effettuato dall'assicurazione della vittima per il furto dell'automobile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)