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Sez. U, Sentenza n. 10446 del 07/07/1984 Ud. (dep. 21/11/1984) Rv. 166806 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - ELEMENTI CONTINGENTI E CASUALI CHE POSSONO INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DELLA COSA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL DANNO - FATTISPECIE IN TEMA DI RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNI BANCARI IN BIANCO.*
Stato
decisa il 1984-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166806-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - ELEMENTI CONTINGENTI E CASUALI CHE POSSONO INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DELLA COSA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL DANNO - FATTISPECIE IN TEMA DI RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNI BANCARI IN BIANCO.*

Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, quando non si tratti di danaro, si deve tenere conto del valore economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali contrattazioni commerciali in un determinato momento storico senza che possa darsi peso, a tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nell'altro, la valutazione della cosa come tale. Sulla base di tale principio, che deriva dal più generale principio per cui il danno, ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., è quello che deriva in modo immediato e diretto dal reato, deve affermarsi che, nell'ipotesi di ricettazione di moduli di assegni bancari in bianco, la valutazione del danno patrimoniale derivante dal reato va eseguita in base al valore dei moduli stessi e non al diritto di credito incorporabile nei titoli.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)