Sez. 3, Sentenza n. 25116 del 13/12/2010 (Rv. 614889 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Cosmetici - Pericolosità per la salute - Nozione - Riferimento all'uso normale - Necessità - Conseguenze - Risarcimento del danno - Onere della prova - Dimostrazione che il danno sia derivato dal prodotto in relazione all'uso normale - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
La circostanza che un prodotto cosmetico (nella specie, gel abbronzante) abbia arrecato danni alla salute dell'utilizzatore non è di per sé sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità del produttore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 e dell'art. 7 della legge 11 ottobre 1986 n. 713 (applicabili "ratione temporis", essendo oggi la prima di tali norme abrogata dal d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, e la seconda modificata dall'art. 5 del d. lgs. 24 aprile 1997 n. 126); il combinato disposto delle norme appena ricordate pone, infatti, a carico del produttore una presunzione di responsabilità a condizione che il danno risulti arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale, per tale intendendosi quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore.
Riferimenti normativi: Legge 11/10/1986 num. 713 art. 7, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 5, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 7, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 126 art. 5, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)