Sez. 3, Sentenza n. 20985 del 08/10/2007 (Rv. 599815 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per danno da prodotti difettosi ex d.P.R. n. 224 del 1988 - Presupposti - Ripartizione dell'onere della prova tra danneggiato e produttore - Danno, nesso causale, risultati anomali dell'uso del prodotto rispetto alle normali aspettative - Prova a carico del danneggiato - Sussistenza - Mancanza del difetto quando il prodotto è messo in circolazione - Prova a carico del produttore - Sussistenza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Nell'ipotesi di responsabilità civile da prodotti difettosi, disciplinata dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, il danneggiato deve provare il danno, il rapporto causale con l'uso del prodotto e che questo uso ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative, tali da evidenziare la mancanza della sicurezza che ci si poteva legittimamente attendere, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. citato, mentre il produttore è tenuto a dimostrare che il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione (fattispecie relativa allo svuotamento di una protesi mammaria, avvenuta circa due anni dopo il suo inserimento nel corpo della danneggiata).
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 224 art. 5, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 6, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)