diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2680 del 15/12/1970 (Rv. 349114 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - RUOLI - IN GENERE- VARIAZIONI - PER NUOVE ISCRIZIONI E RETTIFICHE - DELIBERAZIONI - NOTIFICAZIONI - TERMINI - DISCIPLINA DEL DL 26 MARZO 1948 N 261.*
Stato
decisa il 1970-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349114-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - RUOLI - IN GENERE- VARIAZIONI - PER NUOVE ISCRIZIONI E RETTIFICHE - DELIBERAZIONI - NOTIFICAZIONI - TERMINI - DISCIPLINA DEL DL 26 MARZO 1948 N 261.*

Secondo il testo originario degli artt 276 e 277 tu 14 settembre 1931, n 1175, sulla finanza locale entro il 20 ottobre di ciascun anno i comuni dovevano deliberare le variazioni da apportare ai ruoli delle imposte per l'anno successivo, per effetto di nuove iscrizioni o di rettifiche, ed entro il termine di venti giorni, fissato per il deposito delle deliberazioni dovevano effettuare le relative notificazioni ai contribuenti. Secondo le modifiche apportate ai predetti articoli dall'art 11 DL 26 marzo 1948 n 261, sull'assetto della finanza delle province e dei comuni (come autenticamente interpretato dalla legge 22 dicembre 1960 n 1579) le anzidette deliberazioni possono essere adottate entro il 30 giugno dell'anno successivo e notificate nei successivi trenta giorni. (nella specie, in materia di tassa di occupazione di suolo pubblico relativa all'anno 1963, e stata ritenuta tardiva la notificazione dell'avviso di accertamento effettuata il 27 dicembre 1963).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 276 CORTE COST., Legge 26/03/1948 num. 261 art. 11, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., Legge 22/12/1960 num. 1579 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)